Entrambe le parti responsabili se si supera il plafond della lettera d’intento

Il plafond IVA indicato nella dichiarazione d’intento rappresenta l’importo massimo di acquisti che un esportatore abituale può effettuare, da un determinato fornitore, beneficiando del regime di non imponibilità.
Salvo successivi incrementi, pertanto, il cedente o prestatore deve astenersi dall’effettuare operazioni senza applicazione dell’IVA per un ammontare maggiore rispetto al plafond che è stato indicato dal cessionario o committente.
In caso contrario, entrambe le parti coinvolte potrebbero essere passibili di sanzioni amministrative.

I soggetti passivi in possesso dello status di “
esportatore abituale“ possono acquistare beni e servizi, nonché importare beni, nei limiti del plafond disponibile, senza applicazione dell’IVA (art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72). Per avvalersi di questa facoltà, tali soggetti devono predisporre una dichiarazione d’intento e trasmetterla telematicamente all’Agenzia delle Entrate, la quale rilascia un’apposita ricevuta telematica (art. 1 comma 1 lett. c) del DL 746/83).

Le informazioni relative alle dichiarazioni d’intento trasmesse dagli esportatori abituali sono rese disponibili, a ciascun fornitore, nel proprio “Cassetto fiscale” (provv. Agenzia delle Entrate n. 96911/2020).

Prima di effettuare l’operazione in regime di non imponibilità IVA, infatti, il cedente o prestatore deve verificare che l’esportatore abituale abbia trasmesso la dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate. Diversamente, è irrogabile la
sanzione amministrativa compresa tra il 100% e il 200% dell’imposta (fermo l’obbligo del pagamento del tributo), prevista dall’art. 7 comma 4-bis del DLgs. 471/97.

È essenziale, dunque, che il fornitore monitori costantemente l’importo delle operazioni non imponibili IVA effettuate nei confronti di ciascun esportatore abituale, in modo da
non superare l’ammontare del plafond indicato da quest’ultimo.

Detto monitoraggio potrebbe non essere agevole, considerato che, nel corso dell’anno, l’esportatore abituale ha facoltà di ridurre il plafond, o persino di revocare la dichiarazione d’intento, manifestando tale intenzione in forma libera, per esempio, a mezzo email. Tra l’altro, l’esportatore abituale può decidere di
non avvalersi del plafond limitatamente ad alcune operazioni (es. interpello Agenzia delle Entrate n. 954-6/2018 e circ. Agenzia delle Entrate n. 41/2005, § 5.3). 

L’effettuazione di cessioni o prestazioni in regime di non imponibilità IVA, per un ammontare superiore al plafond indicato dall’esportatore abituale, potrebbe anche essere una condotta riconducibile alla fattispecie del fornitore che effettua operazioni non imponibili nei confronti di esportatori abituali in assenza dei relativi presupposti.

In tal caso sarebbe applicabile la sanzione di cui all’art. 7 comma 3 del DLgs. 471/97 (dal 100% al 200% dell’imposta non versata, con l’obbligo di pagamento della medesima), ferma la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso (si veda “Molteplici verifiche per le operazioni verso esportatori abituali” del 12 marzo 2019).

Per regolarizzare la propria posizione, il fornitore è tenuto a emettere una nota di variazione in aumento ex art. 26 comma 1 del DPR 633/72, al fine di addebitare l’IVA al cessionario o committente.
Non sembrerebbe possibile “
sanare” la predetta condizione chiedendo all’esportatore abituale, in possesso di un plafond capiente, di presentare una dichiarazione d’intento per un importo complessivo pari a quello delle fatture già emesse dal fornitore in regime di non imponibilità IVA (o per l’importo eccedente il plafond che era stato indicato). Infatti, l’incremento del plafond precedentemente dichiarato è ammesso, ma la modifica deve avvenire “prima dell’effettuazione dell’operazione” (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 126/2018).In caso di inerzia del cedente o prestatore, l’esportatore abituale che riceva una fattura per un’operazione non imponibile, nel limite del proprio plafond disponibile, ma corrispondente a un importo superiore alla dichiarazione d’intento rilasciata, è tenuto a regolarizzare l’operazione ai sensi dell’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97. Diversamente, si applicherebbe la sanzione pari al 100% dell’imposta, con un minimo di 250 euro (risposte Agenzia delle Entrate Videoconferenza 20 settembre 2023).

La necessità per il cessionario o committente di
regolarizzare questa situazione era già stata rilevata su queste pagine (si veda “Da sanare l’emissione di fatture in regime di non imponibilità oltre il plafond” del 21 giugno 2022).
In particolare, entro 30 giorni dalla registrazione del documento di acquisto, occorre emettere un’autofattura, con il codice “TD20” come “TipoDocumento”, e provvedere al versamento dell’imposta dovuta mediante modello F24.

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