CPB, per il versamento si applicano le regole ordinarie

Le imposte dovute sulla base dell’accordo, sia ai fini dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 20-bis del Decreto Legislativo n. 13 del 2024, che per le imposte ordinarie dovute sulla restante quota parte di reddito non soggetta al regime sostitutivo di imposizione, potranno essere versate utilizzando i crediti fiscali a disposizione del contribuente.

Sotto il profilo dei versamenti, per tempistica e modalità, il Concordato preventivo biennale si inserisce, nell’ordinario calendario tributario (applicandosi le medesime scadente in termini di saldi ed acconti). Sotto tale profilo, è possibile versare le imposte e i contributi dovuti sulla base del reddito concordato anche utilizzando crediti di natura agevolativa, di qualsiasi specie, anche connessi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (purché disponibili e per i quali non siano già decorsi i termini di utilizzazione).

La compensazione dei crediti d’imposta risultanti dalla dichiarazione dei redditi è libera fino a 5.000 euro. Per la compensazione della quota eccedente è necessaria la trasmissione della dichiarazione dei redditi e, salva l’applicazione del regime premiale ISA, l’apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione da parte del soggetto che esplica l’attività di revisione legale. Più in generale, sia per i crediti che scaturiscono dalla liquidazione delle imposte indicate nella dichiarazione dei redditi, che per quelli di natura prettamente agevolativa, tipicamente riepilogati nel quadro RU del modello Redditi, la compensazione è ammessa in assenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, per importi complessivamente superiori a euro 100.000, non sospesi né rateizzati, per i quali i termini di pagamento siano scaduti.

Sotto altro profilo, con l’adesione il contribuente, limitatamente ai redditi di lavoro autonomo e d’impresa, si impegna a dichiarare in dichiarazione dei redditi gli importi concordati, come rettificati rispettivamente ai sensi degli articoli 15 e 16 del Decreto Legislativo n. 13 del 2024. Salva l’applicazione del regime di imposizione sostitutiva sulla quota di reddito incrementale rispetto a quello indicato nel rigo P04 del quadro CPB, il reddito che scaturisce dall’accettazione delle proposta costituisce la base di calcolo dalla quale dedurre gli oneri, determinare l’imposta lorda, detrarre le spese e scomputare le ritenute d’acconto subite.

In particolare, ove il contribuente decida di optare per il regime di cui all’articolo 21-bis del citato Decreto Legislativo, la parte di reddito di lavoro autonomo o d’impresa derivante dall’adesione al concordato eccedente al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente, rettificato secondo le disposizioni dell’articolo 15 (rigo P06 - Rigo P4 del quadro CPB modello Redditi 2024), è soggetta ad imposta sostitutiva. Sulla differenza tra il reddito derivante dalla proposta concordataria e la “parte eccedente” dovranno applicarsi le rettifiche di cui agli artt. 15 e 16. Tale importo sarà, quindi, assoggettato a imposta ordinaria, con la possibilità di scomputare le ritenute subite. Qualora tali ritenute risultassero superiori all’imposta dovuta, la relativa eccedenza potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche per il versamento dell’imposta sostitutiva all’articolo 21-bis del citato Decreto Legislativo n. 13 del 2024.

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Concordato Preventivo e Acconti per il 2024

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