Concordato Preventivo e Acconti per il 2024

Scade il 2 dicembre 2024 (posto che il 30 novembre cade di sabato) il termine per il versamento del secondo acconto imposte dovuto per l’anno 2024. La determinazione del secondo acconto imposte dovrà tenere conto anche degli effetti dell’eventuale avvenuta adesione al concordato preventivo.

Il cd. decreto correttivo d.lgs. 108/2024 ha introdotto modifiche al d.lgs. 13/2024 in materia di concordato preventivo biennale, introducendo nuove disposizioni in merito alle modalità di definizione degli acconti d’imposta dovuti dai contribuenti aderenti al CPB. Sul punto è successivamente intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 18/E/2024 e con una serie di FAQ.

Acconti e concordato, il metodo storico con maggiorazione ed il metodo previsionale - L'articolo 20 del decreto legislativo 13/2024, così come modificato ad opera del decreto correttivo 108/2024, prevede un metodo semplificato per il calcolo degli acconti d'imposta dovuti, per il 2024, in caso di adesione al concordato.

Gli acconti relativi alle imposte sui redditi e all'IRAP, per il primo anno di adesione, possono essere calcolati, alternativamente, utilizzando il metodo storico più eventuale maggiorazione (decisamente più agevole), oppure il metodo previsionale.

Metodo storico più eventuale maggiorazione - Se l'acconto IRPEF/IRES viene calcolato sull'imposta del periodo precedente, in caso di adesione al concordato è prevista una maggiorazione del 10% applicata alla differenza positiva tra il reddito concordato per il 2024 e quello dichiarato per il 2023, rettificato come previsto dagli articoli 15 e16 del Decreto CPB. Per l’IRAP la maggiorazione è del 3%, calcolata sulla differenza, se positiva, tra il valore della produzione IRAP concordato per il 2024 e il corrispondente valore dichiarato ai fini del CPB nel 2023.

Nel concreto, fermo restando il versamento delle somme dovute calcolate con criterio storico (ovvero sulla base delle risultanze reddituali e IRAP del 2023), il contribuente ISA, per comprendere se è dovuta anche la maggiorazione di acconto a seguito dell’adesione al concordato, dovrà, per quanto riguarda le imposte dirette, verificare la differenza tra il rigo P06 e il rigo P04 del modello CPB. Se tale differenza è positiva, dovrà essere versato il 10% della differenza stessa. In caso di società trasparenti, la maggiorazione dovrà essere versata da ciascun socio, in proporzione alla percentuale di reddito lui attribuita nel 2023. Medesimo criterio vale nel caso in cui, nel 2023, il reddito sia stato suddiviso tra titolare e coadiuvanti, in presenza di impresa familiare. Se al rigo P04 è indicato un valore negativo (perdita) per il calcolo della differenza occorre considerare il valore del rigo P06 meno zero.

Per quanto riguarda l’IRAP, invece, la maggiorazione da versare è pari al 3% della differenza, se positiva, tra i righi P08 e P05 del modello CPB, ovvero differenza tra il valore della produzione netta concordata ed il valore della produzione netta dichiarata per il 2023 rettificata ex art. 17 d.lgs. 13/2024.

Se si tratta di un contribuente in regime forfettario, occorre versare la maggiorazione del 10% sulla differenza tra il reddito concordato per il 2024 (rigo LM63) e il reddito dichiarato (rigo LM34). Laddove si tratti di contribuente in regime forfettario “start-up”, la metodologia di calcolo è la stessa, ma la percentuale da applicare alla differenza scende al 3%.

Ovviamente, se le proposte accettate per il 2024 dovessero risultare inferiori ai corrispondenti valori dichiarati nel 2023 (e quindi le differenze di cui sopra risultare negative), non è dovuta alcuna maggiorazione, e sarà sufficiente versare gli acconti calcolati con criterio storico, se dovuti.
Per il versamento della maggiorazione occorre utilizzare gli specifici codici tributo istituiti dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 19 settembre 2024, n. 48/E.

Nel 2025, quando con il modello Redditi e IRAP relativi all’anno di imposta 2024 le somme dovute saranno definitivamente liquidate, la maggiorazione di acconto sarà scomputata dall'imposta principale. Qualora il contribuente opti per la tassazione sostitutiva dell’eccedenza del reddito concordato rispetto al dichiarato dell'anno precedente (cd. “flat tax concordato”), l'eventuale credito emergente potrà essere compensato tramite modello F24.

Si sottolinea che la scelta della determinazione dell’acconto con il metodo della maggiorazione (che risulta essere decisamente più semplice e privo di rischi di errore) non vincola né influenza in alcun modo la successiva possibilità di optare per l’applicazione della flat tax concordato. Infatti, seppure il meccanismo sia sempre quello dell’applicazione di una percentuale sulla differenza tra valori concordati e valori 2023 nell’ottica del concordato, si tratta di disposizioni del tutto slegate l’una dall’altra.

Metodo previsionale - Se l'acconto è determinato sulla base dell’imposta del periodo in corso (2024), la seconda rata dell'acconto sarà calcolata come differenza tra l'acconto complessivo dovuto, tenuto conto del vincolo rappresentato dal reddito concordato, e quanto già versato con la prima rata.

In questo caso il conteggio risulta essere decisamente più complesso. Infatti, prima occorre determinare le imposte presuntivamente dovute per il 2024, tenendo appunto conto che il reddito di impresa o lavoro autonomo sarà quello concordato; sulla base di tali conteggi occorre determinare le imposte dovute per il 2024, e quindi l’acconto complessivamente dovuto, e versare entro il 2 dicembre la differenza tra acconto totale così come determinato e quanto già versato a titolo di primo acconto.

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CPB, per il versamento si applicano le regole ordinarie