Bonus edilizi: da gennaio scendono le detrazioni per le spese 2025 - le facoltà di cessione del credito o sconto in fattura limitate al Superbonus -
Ultimi giorni utili per agganciare le regole del 2024, in tutti i sensi. I bonifici parlanti disposti entro il 31 dicembre 2024, effettuati a fronte di fatture in acconto su lavori da eseguire o materiale da consegnare, potranno beneficiare delle maggiori aliquote oggi vigenti. Per i bonus minori, dalle spese 2025, escluse le facoltà di sconto in fattura o cessione del credito.
A decorrere dal 1° gennaio 2025 è prevista una generale contrazione delle detrazioni fiscali in tema di bonus edilizi. Prorogate per un ulteriore triennio, fino al 31 dicembre 2027, le detrazioni relative agli interventi edilizi di efficientamento energetico (articolo 14 del DL n. 63 del 2013) e miglioramento sismico (articolo 16 del DL n. 63 del 2013), a parità di limiti di spesa, ma con aliquota comune, decrescente e differenziata a seconda della tipologia del beneficiario e della effettiva destinazione dell’immobile. Per il periodo d’imposta 2025 l’aliquota di detrazione sarà pari al 36 per cento, aumentata al 50 per cento per le spese sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Per le annualità 2026 e 2027 l’aliquota scenderà al 30, aumentata al 36 per cento per gli interventi su abitazione principale.
Dello stesso tenore sarà la proroga triennale prevista per il bonus casa di cui all’articolo 16-bis del TUIR. Scongiurata la riduzione dei limiti di spesa, ancora fissati a 96.000 euro per unità immobiliare, l’aliquota di detrazione scenderà secondo lo stesso ritmo appena descritto per Ecobonus e Sismabonus. Per il 2025 l’aliquota di detrazione sarà pari al 36 per cento (50 per cento in caso di abitazione principale), per poi scendere al 30 per cento nel biennio successivo (36 per cento in caso di abitazione principale).
Al fine di evitare la tagliola appena descritta, ma lo stesso discorso vale per il Superbonus che scenderà secondo programmi al 65 per cento, è possibile anticipare le spese già programmate. Per le persone fisiche e per gli interventi di natura condominiale (per i quali vale la data del bonifico effettuato dall’amministratore di condominio), le spese vengono imputate secondo il criterio di cassa puro, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono, al periodo d’imposta nel corso del quale è effettuato il pagamento.
Da tale punto di vista, con la Risposta n. 137 del 2024, l’Amministrazione finanziaria ha confermato che ai fini dell’imputazione temporale rileva esclusivamente la data in cui è disposto l’ordine di pagamento a favore della banca, indifferentemente dalla data in cui avviene l’addebito sul conto corrente del contribuente beneficiario. In particolare, in stretta applicazione del principio di cassa, nel caso di pagamento con bonifico bancario parlante, la spesa si considera sostenuta nel momento stesso in cui viene dato ordine di pagamento alla banca non rilevando il momento, diverso e successivo, in cui avviene l'addebito sul conto corrente dell’ordinante.
Per le detrazioni di cui all’articolo 121, comma 2, del Decreto Legge n. 34 del 2020 c’è un motivo in più per anticipare il momento di sostenimento delle spese. Per i bonus minori, a decorrere dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2025 vengono meno le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, anche per gli interventi formalmente avviati al 17 febbraio 2023 (articolo 2 del Decreto Legge n. 11 del 2023) e per i quali alla data del 30 marzo 2024 era stata sostenuta almeno una spesa, certificata da fattura, per lavori effettivamente eseguiti (articolo 1, comma 5, del Decreto Legge n. 39 del 2024). A differenza degli interventi agevolati ai sensi dell’articolo 119 del Decreto Legge n. 34 del 2020, per i quali l’articolo 121, comma 7-bis, dispone espressamente la possibilità di beneficiare delle opzioni in commento per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, per tutti gli altri bonus edilizi il primo comma del medesimo articolo consente tale facoltà solo per le spese sostenute negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, escludendo il 2025 e le annualità successive. Ne consegue che per Bonus Casa, Sismabonus ed Ecobonus le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 saranno detraibili, ma non più cedibili od oggetto di sconto sul corrispettivo.