Omessa fatturazione e dichiarazione IVA: chiarimenti delle Entrate su sanzioni e ravvedimento
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 450 del 20 ottobre, illustra nel dettaglio le procedure per rimediare alle omissioni in materia di IVA, sia per quanto riguarda la fatturazione sia per la mancata presentazione della dichiarazione.
Il documento fornisce chiarimenti anche sull’istituto del ravvedimento operoso, nello specifico su come questo non ammetta il cumulo giuridico (ogni violazione commessa quindi va singolarmente ravveduta) e su come la dichiarazione presentata oltre 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione vada comunque considerata come omessa.
L’Agenzia risponde alla richiesta da parte di una società estera, che, resasi conto di aver effettuato operazioni imponibili in Italia, senza l’adempimento dei relativi obblighi IVA, chiede indicazioni per regolarizzar le violazioni commesse.
In primo luogo, per quanto riguarda l’importo IVA da versare, l’Agenzia evidenzia il meccanismo della “rivalsa”, per garantire che l’imposta sul valore aggiunto gravi unicamente sul consumatore finale.
Si tratta del meccanismo che consente di addebitare l’imposta nei vari passaggi da soggetto passivo a soggetto passivo sino al consumatore finale, il quale rimane, in ultimo, inciso dalla stessa.
Dopo aver richiamato quanto previsto dal decreto IVA e le indicazioni fornite dalla Corte di giustizia europea (sentenza 1 luglio 2021, causa C521/19), l’Agenzia sottolinea che il prezzo concordato per il servizio reso, inizialmente non fatturato, va inteso come comprensivo dell’imposta nel caso in cui il cessionario/committente non possa esercitare la relativa detrazione e al netto dell’IVA in caso contrario (quando il cessionario/committente è un soggetto passivo d’imposta).
Omessa fatturazione e dichiarazione IVA: violazioni degli obblighi di contabilità
Per quanto riguarda le violazioni degli obblighi di contabilità, il documento riepiloga le sanzioni applicabili, da 1.000 a 8.000 euro, secondo quanto previsto all’articolo 9 del decreto legislativo n. 471/1997, confermando l’unica penalità per le scritture/documenti che non sono tenuti e poi conservati nel rispetto della legge.
Discorso a parte, però, in caso di ripetizione del comportamento tra i vari periodi d’imposta. Questo perché non è possibile, come anticipato, ricorrere al cumulo giuridico e dato che le violazioni si configurano di anno in anno.
Per regolarizzare, dunque, sarà necessario istituire i libri e i registri necessari ed emettere le fatture per le operazioni effettuate, a cui si aggiunge il pagamento della sanzione richiamata in precedenza ridotta con ravvedimento operoso per ciascun periodo d’imposta sanato.
Per quanto riguarda la tardiva dichiarazione di inizio o variazione attività, inoltre, l’Agenzia specifica che, anche se spontanea, la violazione è sempre sanzionabile secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 6, del Dlgs n. 471/1997, e può essere ridotta a un quinto del minimo se la dichiarazione è presentata entro 30 giorni dall’invito dell’ufficio a regolarizzare. Per evitare tale esito è possibile avvalersi del ravvedimento operoso.
Omessa fatturazione e dichiarazione IVA: come regolarizzare e quali sanzioni si applicano
L’Agenzia delle Entrate ribadisce come versamenti e presentazione della dichiarazione IVA rappresentano i cardini su cui si fonda il sistema fiscale italiano ed il connesso apparato di controllo, richiamando le diverse norme sanzionatorie del Dlgs n. 471/1997.
Pertanto, un contribuente che voglia regolarizzare una propria precedente omissione, per ciascun periodo d’imposta, dovrebbe:
emettere le fatture mancanti. La data di emissione da riportare sul documento sarà quella di emissione mentre quella dell’operazione corrisponde al giorno dell’incasso del corrispettivo per il servizio reso;
comunicare i dati delle liquidazioni periodiche omesse (a meno che la regolarizzazione non avvenga direttamente con la dichiarazione annuale o successivamente alla sua presentazione);
presentare la relativa dichiarazione IVA (che va considerata comunque formalmente omessa, se successiva al novantesimo giorno dalla scadenza del termine di presentazione) e versare l’imposta eventualmente dovuta oltre interessi.
A questo si aggiunge il pagamento delle sanzioni previste per:
omessa fatturazione e registrazione, pari al 90 per cento dell’imposta non fatturata con un minimo di 500 euro per ciascun documento;
omessa comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, minimo di 500 euro per ognuna;
omesso versamento dell’IVA dovuta, 30 per cento di ogni importo non versato;
omessa presentazione della dichiarazione, 120 per cento dell’ammontare del tributo dovuto per il periodo d’imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto essere oggetto di dichiarazione, con un minimo di 250 euro.
Per le prime tre violazioni è possibile applicabile il ravvedimento operoso.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione, invece, il versamento integrale delle relative imposte comporta l’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 5, comma 1, del Dlgs n. 471/1997 solo se tale versamento è stato effettuato entro il termine di 90 giorni dalla scadenza del termine ordinariamente previsto per la presentazione della dichiarazione. Oltre tale scadenza, quindi, anche se l’imposta è stata pagata, bisogna applicare la sanzione proporzionale prevista dall’articolo 5, comma 1, del Dlgs n. 471/1997.