L’estensione dei fringe benefit esclusi dalla tassazione deilavoratori dipendenti
La Legge di Bilancio del 2024, nella sua versione finale, interviene ancora una volta sul tema dei fringe benefit. L’art, 1, commi 16 e 17 non solo prevede l’introduzione di un nuovo limite, valido solo per l’anno 2024, di temporanea non imponibilità dei fringe benefit, ma per la prima volta consente l’applicabilità di tale soglia alle spese per gli affitti e gli interessi passivi su mutui contratti per l’acquisto della prima casa. Tale ampliamento, di tipo oggettivo, riguarda indifferentemente tutti i dipendenti. Inoltre, tale limite risulta incrementato fino a 2.000euro per i dipendenti con figli a carico.
In particolare, viene previsto che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, entro i predetti limiti, oltre al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati “le somme erogate o rimborsate” dal datore di lavoro ai propri dipendenti per il pagamento “delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”. Sono parimenti escluse dalla tassazione le somme erogate per il pagamento “delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa”.
Sulla base di un’interpretazione letterale della norma, e secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la Circ. n. 35/2022, le sole utenze agevolate, quindi le cui somme sono completamente escluse da tassazione, sono quelle relative all’acqua, l’energia elettrica e il gas. La disposizione si applica anche alle utenze idriche e relative al riscaldamento intestate al condominio, ma ripartite tra i condòmini dall’amministratore in ragione della quota millesimale vantata da ciascuno di essi.
Inoltre, rientrano nell’ambito applicativo della disposizione, anche le utenze formalmente intestate al locatore,laddove nel contratto di locazione sia previsto espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario acarico del lavoratore locatario o dei propri coniuge e familiari a condizione, però, che i predetti soggettisostengano effettivamente la spesa. L’Agevolazione, in tal caso, potrà naturalmente essere applicata una solavolta. Pertanto, se ne fruisce il locatario, il proprietario intestatario dell’utenza ne risulterà automaticamenteescluso. Quest’ultimo, per effetto del rimborso non avrebbe effettivamente sostenuto la spesa.
La novella, come si è già verificato in passato, nulla dispone a proposito degli obblighi documentali gravanti suldatore di lavoro e/o sui dipendenti in relazione alle utenze domestiche agevolate. Pertanto, si considerano atutt’oggi valide le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la citata Circ. n. 35/2022. È il datore di lavoro,nell’osservanza delle disposizioni in materia di privacy, che deve acquisire e conservare, per eventuali attività dicontrollo da parte dell’Agenzia delle entrate, la relativa documentazione idonea a giustificare la somma spesa ela detassazione delle somme erogate entro i predetti limiti.
In alternativa, il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi delD.P.R. n. 445/20000. Attraverso la predetta dichiarazione sostitutiva il lavoratore attesta di essere in possessodella documentazione in grado di dimostrare il pagamento delle predette utenze domestiche, riportandoall’interno della stessa gli elementi utili ai fini dell’identificazione delle utenze medesime. Ad esempio, devonoessere indicati il numero e l’intestatario della fattura, la tipologia di utenza, l’importo pagato e le modalità dipagamento.
L’estensione dell’ambito oggettivo della disposizione non è del tutto chiaro. Ad esempio, con riferimento aglioneri riconducibili al contratto di locazione non è chiaro se debbano o meno essere compresi anche gli onerisostenuti per il pagamento dell’imposta di registro e l’imposta di bollo. Inoltre, con riferimento agli interessipassivi relativi a mutui, non è chiaro se essi riguardino l’acquisto dell’abitazione principale o della prima casa.