Il ravvedimento nell’adempimento collaborativo: pronte le regole applicative
I soggetti di dimensione più rilevante, che rientrano nell’applicazione dell’adempimento collaborativo, potranno procedere con la correzione delle irregolarità commesse seguendo la previsione del Decreto appena pubblicato in Gazzetta, instaurando un contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate finalizzato alla corretta definizione dell’importo dovuto a tal fine.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. n. 126 del 31/07/2024 sono state varate le regole per porre in essere la regolarizzazione spontanea delle violazioni commesse dai soggetti che rientrano nell’adempimento collaborativo (artt. 3-7 del D.lgs. 128/2015), ossia le società di maggiori dimensioni ma con vantaggi dell’adempimento collaborativo anche per le piccole imprese (e i consulenti) dotate di sistemi per la gestione del rischio fiscale al proprio interno che instaurano a tal fine uno scambio informativo con l’Amministrazione finanziaria.
Di fatto, dunque, per le società che desiderano sanare le violazioni commesse in simile contesto, sia con riguardo alla determinazione che al versamento dei tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate, vi è la possibilità di procedere con il ravvedimento operoso seguendo le regole del citato D.M., in primo luogo inviando all’ente impositore – tramite consegna a mano, raccomandata A/R o PEC (in questo caso con sottoscrizione digitale o autografa come stabilito dalla legge) – una “comunicazione qualificata”, predisposta in carta libera, entro 9 mesi dalla decadenza dei termini di accertamento. Comunicazione la cui data di invio risulta rilevante in quanto rappresenta la data rispetto alla quale determinare la riduzione sanzionatoria da ravvedimento operoso (art. 13del D.lgs. 472/1997), e nella quale vanno indicati:
il dettaglio delle irregolarità perpetrate;
il quantum di imposte, sanzioni e interessi che vi si riconnettono;
ogni altro dato necessario per rendere l’ente in grado di comprendere e valutare la situazione.
Nei 90 giorni successivi al ricevimento della comunicazione l’autorità fiscale, oltre ad esaminare la pratica,dovrà notificare al contribuente uno schema di ricalcolo contenente:
1.
l’importo delle maggiori imposte così come delle sanzioni e degli interessi effettivamente dovuti per leirregolarità rese note con la comunicazione;
2.
il termine, non inferiore a 60 giorni, entro il quale l’operatore interessato ha la facoltà di fornire le proprieosservazioni/chiarimenti.
In seguito l’Agenzia effettuerà il calcolo definitivo di quanto dovuto, notificando dunque l’atto di ricalcolo, che asua volta include:
1.
l’importo esatto di imposte, sanzioni e interessi da corrispondere;
2.
il termine, in questo caso pari ad almeno 15 giorni, per procedere con il versamento.
Il contribuente ha comunque la possibilità di concludere in anticipo la procedura di regolarizzazione, adempiendo agli importi riepilogati nel suddetto atto di ricalcolo – quindi senza la possibilità di ottenere sconti(neanche a titolo di interessi, i quali potrebbero non essere marginali vista la dimensione dei soggetti che rientrano nell’adempimento collaborativo) – e trasmettendo l’eventuale dichiarazione integrativa, se del caso.
Da notare comunque che, se vi sono le condizioni, la sanzione base – rispetto alla quale applicare le riduzionida ravvedimento – è costituita dalla sanzione minima prevista in relazione alle singole norme violate, ridottadella metà (ex art. 6, comma 3-bis del D.lgs. 128/2015).
Dunque, ad esempio, per un’infedeltà dichiarativa, a seguito di quanto previsto dal “Decreto Sanzioni” ( Nuove sanzioni per le irregolarità dichiarative (con ravvedimento meno costoso) del 15 luglio 2024), la sanzione ordinaria pari al 50%, prevista per i casi in cui venga presentata un’integrativa, dovrebbe risultare ridotta al 25%. Ciò in quanto, come visto, la violazione in esame postula l’invio di un modello dichiarativo in variazione di quello originario, ragion per cui l’aliquota sanzionatoria si ritiene non vada inquadrata in quella “generale” per le infedeltà (70%, sempre a seguito di quando previsto dal D.lgs. 87/2024).